L’articolo indaga gli apporti che le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale possono apportare alla funzione giurisdizionale per la risoluzione dei casi concreti; partendo da un parallelismo sul modo di funzionare di entrambe – intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale –essenzialmente fondate su un agire conservativo, lo scritto intende verificare quando l’apporto conoscitivo ulteriore possa essere di supporto per realizzare un cambio dei precedenti. Dell’intelligenza artificiale applicata ai casi concreti secondo la logica statistica, si intende mettere in evidenza come sia proprio la capacità conoscitiva sui grandi numeri che consente di evidenziare le incongruenze, le superficialità, le fallaci equiparazioni, ma pure le tendenze evolutive o involutive di un fenomeno che devono essere rimesse all’attenzione umana per innovare il decidere. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’esercizio della funzione giurisdizionale non realizza un superamento della motivazione del decisum, quanto piuttosto offre la possibilità di offrire altri punti di vista per realizzare una diversa ratio decidendi. In tal senso, si assiste a una conferma del comune procedere della cultura giuridica, ove anche a voler ammettere l’uso di intelligenza artificiale, non si assiste al superamento dell’attività di interpretazione, destinata alla critica della decisione, per individuare la vera ragione di una decisione, a prescindere dalla motivazione offerta. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’esercizio della funzione giurisdizionale pone perciò questioni sugli effetti, ma prima ancora non può che interessare dal punto di vista delle modalità del loro ingresso; in tutta coerenza con i principi della cultura giuridica che hanno fondato il principio del giusto processo, l’uso dell’intelligenza artificiale non può che basare la propria legittimazione sul contraddittorio delle parti sugli esiti delle elaborazioni algoritmiche, per contestare o confermare le percentuali di rilevanza e di similitudini proposte per renderle più coerenti con il caso concreto di riferimento, consentendo, all’occorrenza una correzione dei casi forniti all’intelligenza artificiale.
TAVOLA ROTONDA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E I.A
cavallo perin
2024-01-01
Abstract
L’articolo indaga gli apporti che le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale possono apportare alla funzione giurisdizionale per la risoluzione dei casi concreti; partendo da un parallelismo sul modo di funzionare di entrambe – intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale –essenzialmente fondate su un agire conservativo, lo scritto intende verificare quando l’apporto conoscitivo ulteriore possa essere di supporto per realizzare un cambio dei precedenti. Dell’intelligenza artificiale applicata ai casi concreti secondo la logica statistica, si intende mettere in evidenza come sia proprio la capacità conoscitiva sui grandi numeri che consente di evidenziare le incongruenze, le superficialità, le fallaci equiparazioni, ma pure le tendenze evolutive o involutive di un fenomeno che devono essere rimesse all’attenzione umana per innovare il decidere. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’esercizio della funzione giurisdizionale non realizza un superamento della motivazione del decisum, quanto piuttosto offre la possibilità di offrire altri punti di vista per realizzare una diversa ratio decidendi. In tal senso, si assiste a una conferma del comune procedere della cultura giuridica, ove anche a voler ammettere l’uso di intelligenza artificiale, non si assiste al superamento dell’attività di interpretazione, destinata alla critica della decisione, per individuare la vera ragione di una decisione, a prescindere dalla motivazione offerta. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’esercizio della funzione giurisdizionale pone perciò questioni sugli effetti, ma prima ancora non può che interessare dal punto di vista delle modalità del loro ingresso; in tutta coerenza con i principi della cultura giuridica che hanno fondato il principio del giusto processo, l’uso dell’intelligenza artificiale non può che basare la propria legittimazione sul contraddittorio delle parti sugli esiti delle elaborazioni algoritmiche, per contestare o confermare le percentuali di rilevanza e di similitudini proposte per renderle più coerenti con il caso concreto di riferimento, consentendo, all’occorrenza una correzione dei casi forniti all’intelligenza artificiale.File | Dimensione | Formato | |
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