Non può essere addebitata la separazione al coniuge che sia venuto meno ai doveri matrimoniali, qualora si accerti che le condotte lesive siano la conseguenza e non la causa della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nota a Cassazione, sez. I civile, 2.4.2005, n. 6922
Luciano Olivero
2005-01-01
Abstract
Non può essere addebitata la separazione al coniuge che sia venuto meno ai doveri matrimoniali, qualora si accerti che le condotte lesive siano la conseguenza e non la causa della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenzaFile in questo prodotto:
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