a sent. 17 aprile 2024, n. 16153 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione italiana ha esaminato i rituali di matrice fascista che la l. Scelba (art. 5, l. n. 645/1952) sanziona quando rappresentano un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista. La sentenza rileva la possibilità che tali comportamenti costituiscano anche reato di pericolo presunto secondo la l. Reale-Mancino (art. 2 d.l. n. 122/1993), finendo per ampliare le situazioni in cui essi possono essere perseguiti penalmente, anche in regime di concorso formale. La pronuncia non risolve, quindi, il conflitto interpretativo, lasciando aperto il tema del criterio adeguato all’inquadramento di tali manifestazioni. Il lavoro evidenzia l’esigenza di superare l’asimmetria tra pericolo concreto e presunto, con una proposta di riqualificazione del rischio come di “pericolo concreto” per uniformare il trattamento delle condotte ex l. Scelba ed ex l. Reale-Mancino. Un’anticipazione della tutela penale su basi di presunzione assoluta, invece, oltre a non potersi giustificare sulla base di una interpretazione necessariamente restrittiva della XII disp. fin., è del pari atta ad alimentare la mai sopita guerra culturale tra fascismo e antifascismo per il tramite della Costituzione.

Punire il gesto pericoloso o quello vergognoso? Osservazioni sui rituali fascisti a partire da Sezioni Unite sent. 17 aprile 2024, n. 16153

Boggero Giovanni
2024-01-01

Abstract

a sent. 17 aprile 2024, n. 16153 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione italiana ha esaminato i rituali di matrice fascista che la l. Scelba (art. 5, l. n. 645/1952) sanziona quando rappresentano un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista. La sentenza rileva la possibilità che tali comportamenti costituiscano anche reato di pericolo presunto secondo la l. Reale-Mancino (art. 2 d.l. n. 122/1993), finendo per ampliare le situazioni in cui essi possono essere perseguiti penalmente, anche in regime di concorso formale. La pronuncia non risolve, quindi, il conflitto interpretativo, lasciando aperto il tema del criterio adeguato all’inquadramento di tali manifestazioni. Il lavoro evidenzia l’esigenza di superare l’asimmetria tra pericolo concreto e presunto, con una proposta di riqualificazione del rischio come di “pericolo concreto” per uniformare il trattamento delle condotte ex l. Scelba ed ex l. Reale-Mancino. Un’anticipazione della tutela penale su basi di presunzione assoluta, invece, oltre a non potersi giustificare sulla base di una interpretazione necessariamente restrittiva della XII disp. fin., è del pari atta ad alimentare la mai sopita guerra culturale tra fascismo e antifascismo per il tramite della Costituzione.
2024
310
337
saluto romano; legge scelba; legge mancino; cassazione
Boggero Giovanni
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