Il contributo, prendendo le mosse da un recentissimo intervento della Corte costituzionale con cui si é dichiara la non conformità al precetto dell’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ha l'ambizione di verificare la "tenuta", e la conformità, del sistema delle fonti del diritto (nella specie, dei decreti-legge) al testo costituzionale nella parte in cui non viene ad essere "mandato ad effetto" il presupposto dell'omogeneità, materiale o funzionale, di questi ultimi. Nonostante la declaratoria di infondatezza della quaestio de legitimitate di cui all'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano) - proprio ad oggetto il profilo da ultimo indicato - chi scrive reputa errato l'intervento della Consulta a "margine" altresì suggerendo correttivi ed "emende" al proposito.
Ancora “Caivano”: a margine di una recentissima pronunzia ablativa del giudice costituzionale qualche breve considerazione di sistema.
MARIO DEGANELLO
2025-01-01
Abstract
Il contributo, prendendo le mosse da un recentissimo intervento della Corte costituzionale con cui si é dichiara la non conformità al precetto dell’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ha l'ambizione di verificare la "tenuta", e la conformità, del sistema delle fonti del diritto (nella specie, dei decreti-legge) al testo costituzionale nella parte in cui non viene ad essere "mandato ad effetto" il presupposto dell'omogeneità, materiale o funzionale, di questi ultimi. Nonostante la declaratoria di infondatezza della quaestio de legitimitate di cui all'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano) - proprio ad oggetto il profilo da ultimo indicato - chi scrive reputa errato l'intervento della Consulta a "margine" altresì suggerendo correttivi ed "emende" al proposito.| File | Dimensione | Formato | |
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