Il contributo intende "esplorare" le coordinate disciplinari di cui all'ennesimo "pacchetto sicurezza" (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione). Dopo una "cursoria" verifica dei nova di cui al diritto penale sostanziale (su tutto l'innovativa fattispecie di rapina aggravata ex art. 628 bis c.p. e le sue "ricadute" processuali) ci si focalizza sulle interpolazioni adottate, alla luce del comma 1 bis.1 dell'art. 335 c.p.p. e dell'introdotto art. 335 quinquies del codice di rito penale, al "fenomeno" della notizia di reato. Laddove appaia evidente la commissione di un fatto-reato "coperto" da causa di giustificazione si prevederebbe in esclusiva un'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui é attribuito il fatto medesimo; e ciò all'obiettivo di "incanalare" le determinazioni del pubblico ministero nell'ottica della successiva archiviazione. Individuate le criticità di cui al novum disciplinare se ne segnala la natura di "norma-manifesto" ritenendo meno ipocrita, come nell'intendimento originario dl riformatore, riflettere a proposito di un "costruibile" 'scudo protettivo' (nondimeno avendo ben presente tutte le doglianza di costituzionalità eventualmente prospettabili).
PAROLE D'ORDINE CHE SI SUSSEGUONO SENZA REQUIE: IL GIUDIZIO PENALE "OSTAGGIO", ALL'APPARENZA IRREVERSIBILE, DELL'ICONA SECURITARIA.
Mario Deganello
2026-01-01
Abstract
Il contributo intende "esplorare" le coordinate disciplinari di cui all'ennesimo "pacchetto sicurezza" (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione). Dopo una "cursoria" verifica dei nova di cui al diritto penale sostanziale (su tutto l'innovativa fattispecie di rapina aggravata ex art. 628 bis c.p. e le sue "ricadute" processuali) ci si focalizza sulle interpolazioni adottate, alla luce del comma 1 bis.1 dell'art. 335 c.p.p. e dell'introdotto art. 335 quinquies del codice di rito penale, al "fenomeno" della notizia di reato. Laddove appaia evidente la commissione di un fatto-reato "coperto" da causa di giustificazione si prevederebbe in esclusiva un'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui é attribuito il fatto medesimo; e ciò all'obiettivo di "incanalare" le determinazioni del pubblico ministero nell'ottica della successiva archiviazione. Individuate le criticità di cui al novum disciplinare se ne segnala la natura di "norma-manifesto" ritenendo meno ipocrita, come nell'intendimento originario dl riformatore, riflettere a proposito di un "costruibile" 'scudo protettivo' (nondimeno avendo ben presente tutte le doglianza di costituzionalità eventualmente prospettabili).| File | Dimensione | Formato | |
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