Nella monografia ci si occupa in primo luogo di precisare le nozioni di "esecuzione", quale concreta attuazione ad opera degli organi dello Stato del comando espresso nel provvedimento giurisdizionale, "esecutività", quale idoneità astratta del suddetto comando ad essere eseguito, ed "eseguibilità", quale idoneità concreta del medesimo ad essere eseguito. Posto ciò, ci si concentra sull’individuazione del momento in cui la sentenza penale o talune statuizioni di essa assumono forza esecutiva. A tale fine, si riflette in primo luogo sulle ripercussioni in materia della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 comma 2 Cost., quale limite all’esecutività delle sentenze non definitive: più nel dettaglio, ci si interroga sul significato di "definitività" nella disposizione costituzionale, dando conto sia dell’interpretazione tradizionale, che legge il termine quale sinonimo di irrevocabilità, sia dei ricorrenti e discutibili tentativi di offrirne una lettura alternativa, che si confutano; poi ci si sofferma sulla portata oggettiva del divieto, ricavabile dall’art. 27 comma 2 Cost., di eseguire la sentenza non irrevocabile, concludendo che lo stesso si riferisce all’esecuzione non soltanto della pena, ma pure delle misure di sicurezza e, più genericamente, di qualsiasi statuizione, pregiudizievole all’interessato, che presupponga l’accertamento della sua responsabilità penale. Concluso l’inquadramento costituzionale, si passa alla ricostruzione della disciplina dell’esecutività della sentenza, a partire dagli artt. 648 e 650 c.p.p. Sotto il profilo sistematico, si distinguono i temi del rapporto fra esecutività ed irrevocabilità (capitolo terzo), dell’esecutività provvisoria (capitolo quarto) e dell’esecutività apparente (capitolo quinto). Quanto al rapporto fra esecutività ed irrevocabilità, particolare attenzione è dedicata al problema dei limiti entro cui sono configurabili, nel nostro sistema, un "giudicato parziale", cioè riferito a singoli capi o punti di una sentenza, ed una conseguente "esecuzione frazionata". Ci si sofferma, altresì, sulla determinazione del momento in cui la sentenza diviene irrevocabile a fronte di un’impugnazione inammissibile, con particolare riguardo al caso in cui l’inammissibilità sia determinata dall’inosservanza del termine per impugnare. Nel capitolo dedicato all’esecutività provvisoria si delineano i casi eccezionali, oggetto della riserva ex art. 650 c.p.p., in cui talune statuizioni della sentenza penale acquistano efficacia esecutiva anteriormente alla formazione del giudicato, e ci si interroga sulla compatibilità di tali casi con la presunzione costituzionale di non colpevolezza, giungendo a conclusioni negative, fra l’altro, in tema di provvisoria applicazione delle misure di sicurezza disposte con sentenza (artt. 206 c.p., 312-313 c.p.p.) e di provvisoria esecutività dell’espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva (art. 16 t.u. l. immigraz.). Nell’ultimo capitolo si affronta il problema dell’esecutività apparente, che insorge quando, il termine per impugnare una sentenza decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito (ed eventualmente dell’estratto) della sentenza stessa, tale comunicazione o notificazione manchi o sia invalida, e dunque l’interssato non sia messo in condizione di impugnare, ma ciononostante la cancelleria, non rilevando l’omissione o il vizio della comunicazione o notificazione e prendendo invece atto della mancata impugnazione, certifichi l’irrevocabilità del provvedimento, rendendolo, appunto, "apparentemente esecutivo". Premesso che la legge offre due rimedi a tale situazione - l’impugnazione "apparentemente tardiva" e l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. - e che l’esperimento di entrambi determina la coesistenza di due procedimenti ad oggetto parzialmente comune, se ne cerca un coordinamento, preoccupandosi, in particolare, delle interferenze fra la decisione del giudice dell’esecuzione e quella del giudice dell’impugnazione.

L'esecutività della sentenza penale

LAVARINI, Barbara
2004-01-01

Abstract

Nella monografia ci si occupa in primo luogo di precisare le nozioni di "esecuzione", quale concreta attuazione ad opera degli organi dello Stato del comando espresso nel provvedimento giurisdizionale, "esecutività", quale idoneità astratta del suddetto comando ad essere eseguito, ed "eseguibilità", quale idoneità concreta del medesimo ad essere eseguito. Posto ciò, ci si concentra sull’individuazione del momento in cui la sentenza penale o talune statuizioni di essa assumono forza esecutiva. A tale fine, si riflette in primo luogo sulle ripercussioni in materia della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 comma 2 Cost., quale limite all’esecutività delle sentenze non definitive: più nel dettaglio, ci si interroga sul significato di "definitività" nella disposizione costituzionale, dando conto sia dell’interpretazione tradizionale, che legge il termine quale sinonimo di irrevocabilità, sia dei ricorrenti e discutibili tentativi di offrirne una lettura alternativa, che si confutano; poi ci si sofferma sulla portata oggettiva del divieto, ricavabile dall’art. 27 comma 2 Cost., di eseguire la sentenza non irrevocabile, concludendo che lo stesso si riferisce all’esecuzione non soltanto della pena, ma pure delle misure di sicurezza e, più genericamente, di qualsiasi statuizione, pregiudizievole all’interessato, che presupponga l’accertamento della sua responsabilità penale. Concluso l’inquadramento costituzionale, si passa alla ricostruzione della disciplina dell’esecutività della sentenza, a partire dagli artt. 648 e 650 c.p.p. Sotto il profilo sistematico, si distinguono i temi del rapporto fra esecutività ed irrevocabilità (capitolo terzo), dell’esecutività provvisoria (capitolo quarto) e dell’esecutività apparente (capitolo quinto). Quanto al rapporto fra esecutività ed irrevocabilità, particolare attenzione è dedicata al problema dei limiti entro cui sono configurabili, nel nostro sistema, un "giudicato parziale", cioè riferito a singoli capi o punti di una sentenza, ed una conseguente "esecuzione frazionata". Ci si sofferma, altresì, sulla determinazione del momento in cui la sentenza diviene irrevocabile a fronte di un’impugnazione inammissibile, con particolare riguardo al caso in cui l’inammissibilità sia determinata dall’inosservanza del termine per impugnare. Nel capitolo dedicato all’esecutività provvisoria si delineano i casi eccezionali, oggetto della riserva ex art. 650 c.p.p., in cui talune statuizioni della sentenza penale acquistano efficacia esecutiva anteriormente alla formazione del giudicato, e ci si interroga sulla compatibilità di tali casi con la presunzione costituzionale di non colpevolezza, giungendo a conclusioni negative, fra l’altro, in tema di provvisoria applicazione delle misure di sicurezza disposte con sentenza (artt. 206 c.p., 312-313 c.p.p.) e di provvisoria esecutività dell’espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva (art. 16 t.u. l. immigraz.). Nell’ultimo capitolo si affronta il problema dell’esecutività apparente, che insorge quando, il termine per impugnare una sentenza decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito (ed eventualmente dell’estratto) della sentenza stessa, tale comunicazione o notificazione manchi o sia invalida, e dunque l’interssato non sia messo in condizione di impugnare, ma ciononostante la cancelleria, non rilevando l’omissione o il vizio della comunicazione o notificazione e prendendo invece atto della mancata impugnazione, certifichi l’irrevocabilità del provvedimento, rendendolo, appunto, "apparentemente esecutivo". Premesso che la legge offre due rimedi a tale situazione - l’impugnazione "apparentemente tardiva" e l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. - e che l’esperimento di entrambi determina la coesistenza di due procedimenti ad oggetto parzialmente comune, se ne cerca un coordinamento, preoccupandosi, in particolare, delle interferenze fra la decisione del giudice dell’esecuzione e quella del giudice dell’impugnazione.
2004
G. Giappichelli
I-1
VII-134
9788834846391
sentenza penale; giudicato; irrevocabilità; esecutività; esecuzione
B. LAVARINI
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/23690
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