ABSTRACT ## L’a. ricorda come le norme sulle notificazioni abbiano suscitato, nel corso degli anni, numerosi dubbi di costituzionalità sia sotto il profilo della lesione del diritto di difesa del notificato, che in alcuni casi rischia di rimanere all’oscuro di aver ricevuto un notifica, sia dal punto di vista del diritto d’azione del notificante, che in altri casi può vedere frustrati i propri tentativi di notificare l’atto. ## La Corte costituzionale ha così assunto un importante funzione di fonte di produzione del diritto processuale. ## L’a. quindi si chiede se tale ruolo della Consulta sia compatibile con la riserva di legge posta in materia processuale al nuovo testo dell’art. 111 Cost. ## La conclusione a cui perviene l’a. è che – soprattutto per quanto riguarda il processo civile, dove non si pone il problema di garantire i cittadini dalle limitazioni alla libertà personale sottoponendo al procedimento legislativo la relativa normativa – costituirebbe un errore rinunciare al contributo creativo del giudice di costituzionalità. Ciò anche perché in un contesto estremamente complicato e specialistico un organo dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche può esplicare al meglio il compito di adeguare ai parametri costituzionali la legislazione, intervenendo su antiche sacche di incostituzionalità trascurate dal legislatore o correggendo difetti ed incoerenze dovuti ad una azione legislativa non sempre sufficientemente consapevole del tessuto normativo in cui essa si cala. SOMMARIO ## 1. Premessa. – 2. La tutela del notificato: le modalità della notificazione al temporaneamente assente. – 3. La tutela del notificante: il momento del perfezionamento della notificazione. – 4. (Segue): … il caso del destinatario temporaneamente assente. – 5. (Segue): … il caso del disservizio postale. – 6. (Segue): … o introdurre una norma generale di rimessione in termini. – 7. (Segue): … o scindere il momento di perfezionamento della notifica. – 8. La Consulta tra «rime obbligate» - 9. (Segue): e nuovo art. 111 Cost.

La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta

DALMOTTO, Eugenio
2005-01-01

Abstract

ABSTRACT ## L’a. ricorda come le norme sulle notificazioni abbiano suscitato, nel corso degli anni, numerosi dubbi di costituzionalità sia sotto il profilo della lesione del diritto di difesa del notificato, che in alcuni casi rischia di rimanere all’oscuro di aver ricevuto un notifica, sia dal punto di vista del diritto d’azione del notificante, che in altri casi può vedere frustrati i propri tentativi di notificare l’atto. ## La Corte costituzionale ha così assunto un importante funzione di fonte di produzione del diritto processuale. ## L’a. quindi si chiede se tale ruolo della Consulta sia compatibile con la riserva di legge posta in materia processuale al nuovo testo dell’art. 111 Cost. ## La conclusione a cui perviene l’a. è che – soprattutto per quanto riguarda il processo civile, dove non si pone il problema di garantire i cittadini dalle limitazioni alla libertà personale sottoponendo al procedimento legislativo la relativa normativa – costituirebbe un errore rinunciare al contributo creativo del giudice di costituzionalità. Ciò anche perché in un contesto estremamente complicato e specialistico un organo dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche può esplicare al meglio il compito di adeguare ai parametri costituzionali la legislazione, intervenendo su antiche sacche di incostituzionalità trascurate dal legislatore o correggendo difetti ed incoerenze dovuti ad una azione legislativa non sempre sufficientemente consapevole del tessuto normativo in cui essa si cala. SOMMARIO ## 1. Premessa. – 2. La tutela del notificato: le modalità della notificazione al temporaneamente assente. – 3. La tutela del notificante: il momento del perfezionamento della notificazione. – 4. (Segue): … il caso del destinatario temporaneamente assente. – 5. (Segue): … il caso del disservizio postale. – 6. (Segue): … o introdurre una norma generale di rimessione in termini. – 7. (Segue): … o scindere il momento di perfezionamento della notifica. – 8. La Consulta tra «rime obbligate» - 9. (Segue): e nuovo art. 111 Cost.
2005
-
223
248
Processo civile, Notificazioni, Corte costituzionale, Fonti di produzione del diritto, Art. 111 Cost., Riserva di legge in materia processuale
Eugenio Dalmotto
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