Il diritto penale della post-modernità è caratterizzato dalla scomparsa del punto di riferimento attorno al quale esso ruota e si giustifica: l’uomo. Questo fenomeno è concomitante alla progressiva perdita di identità, nell’attuale società, dell’individuo, che non è più considerato portatore di valori autonomi, bensì elemento di un “processo di comunicazione”. Il diritto penale non vive autonomamente ed è pienamente interessato dagli sviluppi delle scienze sociologiche e filosofiche. A livello teoretico tuttavia il «soggetto» è diventato, già da tempo, un portare “a-soggettivo” di funzioni. Lo studio sociologico del diritto e del diritto penale in particolare, sotto lo slogan della modernizzazione, ha avuto effetti devastanti in ordine alla comprensione dell’intima natura del “fenomeno penale”. La “riformulazione” della categoria della «colpevolezza», in una prospettiva “funzionalista”, ha imposto di rideterminare i rapporti giuridici derivanti dalla norma penale. L’inesorabile processo di normativizzazione con la riaffermazione delle teorie imperativiste, hanno reso possibile l’«espansione soggettiva del diritto penale» coinvolgendo enti giuridici diversi dalle persone fisiche, ma ugualmente “parti” di un processo di comunicazione: le persone giuridiche. Ma «soggettività penale» e «soggettività giuridica», pur condividendo la stessa origine che affonda nel più genuino fenomeno normativo, non possono essere considerate l’una derivante dall’altra. V’è, per il diritto penale, la necessità, delineata a livello di legge costituzionale, di individuare un referente antropologico, per la corretta configurazione del rapporto di imputazione, incompatibile con la «personalità della responsabilità penale», scolpita al primo comma dell’art. 27 della Costituzione. L’essere parte di una società implica che qualunque atto posto in essere reca impresso un «significato comunicativo». Accade che il soggetto sia chiamato a rispondere per un reato od una serie di reati che si dimostrano lesivi di interessi talmente importanti, da provocare la fuoriuscita del reo dalla società, in modo che esso perda lo status di cittadino (in quanto tale fedele al diritto) ed assuma quello di “nemico” dell’ordine giuridico. Il «diritto penale del nemico» contrapposto al «diritto penale del cittadino» è un esempio di «espansione oggettiva» del diritto penale dal punto di vista della diminuzione delle garanzie. Un diritto penale senza garanzie è uno strumento di lotta terroristico che, nello stadio attuale cui è approdato, rappresenta una minaccia per i “nemici” e per i “cittadini”, tale da far apparire qualsiasi atto commesso nei loro confronti, non più un reato, bensì la «riaffermazione della validità della norma».

Soggetto, Persona, Cittadino e diritto penale

RUGGIERO, Gianluca
2006-01-01

Abstract

Il diritto penale della post-modernità è caratterizzato dalla scomparsa del punto di riferimento attorno al quale esso ruota e si giustifica: l’uomo. Questo fenomeno è concomitante alla progressiva perdita di identità, nell’attuale società, dell’individuo, che non è più considerato portatore di valori autonomi, bensì elemento di un “processo di comunicazione”. Il diritto penale non vive autonomamente ed è pienamente interessato dagli sviluppi delle scienze sociologiche e filosofiche. A livello teoretico tuttavia il «soggetto» è diventato, già da tempo, un portare “a-soggettivo” di funzioni. Lo studio sociologico del diritto e del diritto penale in particolare, sotto lo slogan della modernizzazione, ha avuto effetti devastanti in ordine alla comprensione dell’intima natura del “fenomeno penale”. La “riformulazione” della categoria della «colpevolezza», in una prospettiva “funzionalista”, ha imposto di rideterminare i rapporti giuridici derivanti dalla norma penale. L’inesorabile processo di normativizzazione con la riaffermazione delle teorie imperativiste, hanno reso possibile l’«espansione soggettiva del diritto penale» coinvolgendo enti giuridici diversi dalle persone fisiche, ma ugualmente “parti” di un processo di comunicazione: le persone giuridiche. Ma «soggettività penale» e «soggettività giuridica», pur condividendo la stessa origine che affonda nel più genuino fenomeno normativo, non possono essere considerate l’una derivante dall’altra. V’è, per il diritto penale, la necessità, delineata a livello di legge costituzionale, di individuare un referente antropologico, per la corretta configurazione del rapporto di imputazione, incompatibile con la «personalità della responsabilità penale», scolpita al primo comma dell’art. 27 della Costituzione. L’essere parte di una società implica che qualunque atto posto in essere reca impresso un «significato comunicativo». Accade che il soggetto sia chiamato a rispondere per un reato od una serie di reati che si dimostrano lesivi di interessi talmente importanti, da provocare la fuoriuscita del reo dalla società, in modo che esso perda lo status di cittadino (in quanto tale fedele al diritto) ed assuma quello di “nemico” dell’ordine giuridico. Il «diritto penale del nemico» contrapposto al «diritto penale del cittadino» è un esempio di «espansione oggettiva» del diritto penale dal punto di vista della diminuzione delle garanzie. Un diritto penale senza garanzie è uno strumento di lotta terroristico che, nello stadio attuale cui è approdato, rappresenta una minaccia per i “nemici” e per i “cittadini”, tale da far apparire qualsiasi atto commesso nei loro confronti, non più un reato, bensì la «riaffermazione della validità della norma».
2006
1-2
105
156
soggetto; cittadino; persona; nemico; feind; strafrecht; Normativismo; personalità; soggettività; bene giuridico
G. Ruggiero
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