Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 i dati bancari non possono essere posti a base delle rettifiche ai fini dell’IVA se il contribuente dimostra di aver tenuto conto delle operazioni nel determinare l’imponibile, ovvero che non rilevavano a tale fine. Dimostrazione sufficiente ad evitare l’applicazione della presunzione prevista dalla stessa norma è quella di aver annotato le operazioni nelle scritture contabili. L’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, che prevede a vantaggio del Fisco una presunzione semplice di rilevanza delle operazioni bancarie, non osta a che il contribuente si avvantaggi nel processo tributario di prove favorevoli provenienti dal giudizio penale ove è stato assolto.
La prova dell’annotazione delle operazioni bancarie nelle scritture contabili evita l’applicazione delle presunzioni, nota a Cass., sez. trib., 8 luglio 2005, n. 14420
MARCHESELLI, Alberto
2006-01-01
Abstract
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 i dati bancari non possono essere posti a base delle rettifiche ai fini dell’IVA se il contribuente dimostra di aver tenuto conto delle operazioni nel determinare l’imponibile, ovvero che non rilevavano a tale fine. Dimostrazione sufficiente ad evitare l’applicazione della presunzione prevista dalla stessa norma è quella di aver annotato le operazioni nelle scritture contabili. L’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, che prevede a vantaggio del Fisco una presunzione semplice di rilevanza delle operazioni bancarie, non osta a che il contribuente si avvantaggi nel processo tributario di prove favorevoli provenienti dal giudizio penale ove è stato assolto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.