Stabilire una soglia al di sotto della quale le incongruenze dell’ammontare dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore non sarebbero gravi, ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993 e, quindi, non sarebbe legittimato l’accertamento fondato sugli studi è operazione solo apparentemente conforme al dettato legislativo. Si tratta di una interpretazione letterale della norma, alla quale tuttavia non è possibile trovare un fondamento razionale, così come in genere non è possibile quantificare «a priori» il grado di probabilità necessario perché un accertamento presuntivo sia sufficientemente grave e preciso. Si tratta di materia di fatto, da decidere caso per caso.
Illegittimo l’accertamento se non sono “gravi” le incongruenze con il dichiarato, nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 18 aprile 2005, n. 60
MARCHESELLI, Alberto
2005-01-01
Abstract
Stabilire una soglia al di sotto della quale le incongruenze dell’ammontare dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore non sarebbero gravi, ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993 e, quindi, non sarebbe legittimato l’accertamento fondato sugli studi è operazione solo apparentemente conforme al dettato legislativo. Si tratta di una interpretazione letterale della norma, alla quale tuttavia non è possibile trovare un fondamento razionale, così come in genere non è possibile quantificare «a priori» il grado di probabilità necessario perché un accertamento presuntivo sia sufficientemente grave e preciso. Si tratta di materia di fatto, da decidere caso per caso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.