L'accertamento integrativo è limitato alle ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi onde evitare, sul piano oggettivo, una dispersione della attività degli Uffici tributari e assicurare obiettivi di concentrazione ed efficienza, e, sul piano soggettivo, la soggezione del contribuente al potere di emissione illimitata di atti di accertamento aventi oggetto identico o correlato. È importante individuare i criteri per l’identificazione dei presupposti di «novità» degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, nonché i limiti, temporali e logici, della sopravvenienza della conoscenza di essi.

La “sopravvenuta conoscenza” di nuovi elementi legittima l’accertamento integrativo, nota a Comm. trib. prov. Bologna, sez. I, 17 novembre 2004, n. 112

MARCHESELLI, Alberto
2005-01-01

Abstract

L'accertamento integrativo è limitato alle ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi onde evitare, sul piano oggettivo, una dispersione della attività degli Uffici tributari e assicurare obiettivi di concentrazione ed efficienza, e, sul piano soggettivo, la soggezione del contribuente al potere di emissione illimitata di atti di accertamento aventi oggetto identico o correlato. È importante individuare i criteri per l’identificazione dei presupposti di «novità» degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, nonché i limiti, temporali e logici, della sopravvenienza della conoscenza di essi.
2005
fascicolo 6
474
478
accertamento tributario; accertamento integrativo; sopravvenuta conoscenza
Marcheselli Alberto
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