L’orientamento secondo cui gli studi di settore recano un catalogo di presunzioni semplici, da adeguare alla capacità contributiva del caso concreto, è decisamente condivisibile. Allo stesso modo, appare decisamente condivisibile l’affermazione secondo cui strumento prezioso di tale adeguamento sia il contraddittorio, precedente l’emissione dell’avviso, tra Fisco e contribuente. Tale contraddittorio appare peraltro anche uno strumento di attuazione del diritto di difesa del contribuente e la sua attuazione incide sul contenuto dell’obbligo di motivazione da parte degli Uffici.

Per l’applicazione delle presunzioni semplici di cui agli studi di settore è necessaria la previa attuazione del contraddittorio, nota a Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229

MARCHESELLI, Alberto
2006-01-01

Abstract

L’orientamento secondo cui gli studi di settore recano un catalogo di presunzioni semplici, da adeguare alla capacità contributiva del caso concreto, è decisamente condivisibile. Allo stesso modo, appare decisamente condivisibile l’affermazione secondo cui strumento prezioso di tale adeguamento sia il contraddittorio, precedente l’emissione dell’avviso, tra Fisco e contribuente. Tale contraddittorio appare peraltro anche uno strumento di attuazione del diritto di difesa del contribuente e la sua attuazione incide sul contenuto dell’obbligo di motivazione da parte degli Uffici.
2006
GT
fascicolo 12
1048
1053
imposte sui redditi; accertamento tributario; studi di settore
Marcheselli Alberto
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