Si è posto il problema se tra concordato e fallimento esista un rapporto di pregiudizialità, ed in particolare di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tale per cui – in pendenza di una domanda di concordato – il procedimento per la dichiarazione di fallimento debba essere sospeso nonostante l’assenza di una precisa disposizione di legge in proposito. Secondo le Sezioni Unite, non si può negare una conseguenzialità logica tra le due procedure. Essa tuttavia non si traduce – a parere della Cassazione – in una conseguenzialità procedimentale che porti alla sospensione del procedimento per la dichiarazione di fallimento in pendenza di una domanda di concordato preventivo. Ciò consente di evitare la proposizione strumentale di domande di concordato preventivo all’esclusivo fine di ritardare il fallimento.
Un freno all’utilizzo dilatorio del concordato preventivo
DALMOTTO, Eugenio
2013-01-01
Abstract
Si è posto il problema se tra concordato e fallimento esista un rapporto di pregiudizialità, ed in particolare di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tale per cui – in pendenza di una domanda di concordato – il procedimento per la dichiarazione di fallimento debba essere sospeso nonostante l’assenza di una precisa disposizione di legge in proposito. Secondo le Sezioni Unite, non si può negare una conseguenzialità logica tra le due procedure. Essa tuttavia non si traduce – a parere della Cassazione – in una conseguenzialità procedimentale che porti alla sospensione del procedimento per la dichiarazione di fallimento in pendenza di una domanda di concordato preventivo. Ciò consente di evitare la proposizione strumentale di domande di concordato preventivo all’esclusivo fine di ritardare il fallimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.