Sommario. Premessa; 1. Il diritto internazionale marittimo: il principio di libertà dei mari; 2. L’accordo tra Italia e Albania sul controllo e il contenimento dell’immigrazione clandestina albanese; 3. L’art. 80 della Costituzione e la forma semplificata; 4. Il diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”; 5. Le limitazioni al diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio” e l’articolo 16 della Costituzione; 6. Sull’efficacia giuridica in Italia delle norme internazionali che sanciscono il diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”; 7. Profili relativi al diritto di asilo politico: cenni. Conclusione
“Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”: anche gli albanesi?
ALGOSTINO, Alessandra
1998-01-01
Abstract
Sommario. Premessa; 1. Il diritto internazionale marittimo: il principio di libertà dei mari; 2. L’accordo tra Italia e Albania sul controllo e il contenimento dell’immigrazione clandestina albanese; 3. L’art. 80 della Costituzione e la forma semplificata; 4. Il diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”; 5. Le limitazioni al diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio” e l’articolo 16 della Costituzione; 6. Sull’efficacia giuridica in Italia delle norme internazionali che sanciscono il diritto di chiunque di “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”; 7. Profili relativi al diritto di asilo politico: cenni. ConclusioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.