La rassegna propone un’analisi del panorama giurisprudenziale successivo alla sentenza del 20 ottobre 2010, n. 293, con la quale Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. sugli espropri, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevedeva il noto meccanismo della c.d. acquisizione sanante. Vengono, in particolare, evidenziate le multiformi posizioni, a volta anche contrastanti, espresse dai giudici amministrativi impegnati nella ricerca di una qualche disciplina che, di fronte al vuoto normativo lasciato dalla declaratoria d’incostituzionalità, offra una risposta (transitoria) alla prassi, purtroppo ancora ricorrente, di occupazione senza titolo di un fondo privato per scopi di pubblica utilità. Una prassi che, peraltro, il legislatore sembra da ultimo voler nuovamente legittimare con la riconferma del precedente meccanismo dell’acquisizione sanante.
Illegittima occupazione del fondo privato per scopi di pubblica utilità: la giurisprudenza e il futuro dell’acquisizione sanante
MIRATE, SILVIA
2011-01-01
Abstract
La rassegna propone un’analisi del panorama giurisprudenziale successivo alla sentenza del 20 ottobre 2010, n. 293, con la quale Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. sugli espropri, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevedeva il noto meccanismo della c.d. acquisizione sanante. Vengono, in particolare, evidenziate le multiformi posizioni, a volta anche contrastanti, espresse dai giudici amministrativi impegnati nella ricerca di una qualche disciplina che, di fronte al vuoto normativo lasciato dalla declaratoria d’incostituzionalità, offra una risposta (transitoria) alla prassi, purtroppo ancora ricorrente, di occupazione senza titolo di un fondo privato per scopi di pubblica utilità. Una prassi che, peraltro, il legislatore sembra da ultimo voler nuovamente legittimare con la riconferma del precedente meccanismo dell’acquisizione sanante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.