Lo scritto (che rielabora l'intervento introduttivo svolto nel Seminario di cui il Volume raccoglie gli Atti) presenta alcuni spunti di riflessione sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvata con la l. cost. n. 1/2022, ed alcune domande da essa suscitate. Tali domande/spunti di riflessione sono essenzialmente quattro: 1) se, in generale, la riforma costituzionale in oggetto sia ascrivibile più ad una "revisione-bilancio" o ad una "revisione-programma"; 2) se la riforma stessa, nel sancire il dovere della Repubblica di "tutela[re] l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi", possa comportare un arricchimento della tutela rispetto al quadro costituzionale precedente, dal punto di vista dell'oggetto; 3) se dopo la l. cost. n. 1/2022 potrà cambiare il bilanciamento tra la tutela dell'ambiente e quella di altri beni e diritti costituzionalmente rilevanti (a partire dal paesaggio, già presente nel testo costituzionale originario); 4) se, in particolare, la costituzionalizzazione (della tutela) dell'"interesse delle future generazioni" operata dalla riforma in questione potrà incidere, a sua volta, sul bilanciamento dei diritti e dei principi operato dalla Corte Costituzionale (e quindi sulla valutazione della legittimità delle leggi e, "a cascata", dei provvedimenti amministrativi da parte del G.A.), e se quest'ultimo principio/parametro verrà utilizzato esclusivamente per sindacare la legittimità degli atti in materia di ambiente oppure si espanderà anche ad altre materie, fino ad assumere una portata "trasversale".
La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: alcuni spunti per un confronto
GIORGIO SOBRINO
2022-01-01
Abstract
Lo scritto (che rielabora l'intervento introduttivo svolto nel Seminario di cui il Volume raccoglie gli Atti) presenta alcuni spunti di riflessione sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvata con la l. cost. n. 1/2022, ed alcune domande da essa suscitate. Tali domande/spunti di riflessione sono essenzialmente quattro: 1) se, in generale, la riforma costituzionale in oggetto sia ascrivibile più ad una "revisione-bilancio" o ad una "revisione-programma"; 2) se la riforma stessa, nel sancire il dovere della Repubblica di "tutela[re] l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi", possa comportare un arricchimento della tutela rispetto al quadro costituzionale precedente, dal punto di vista dell'oggetto; 3) se dopo la l. cost. n. 1/2022 potrà cambiare il bilanciamento tra la tutela dell'ambiente e quella di altri beni e diritti costituzionalmente rilevanti (a partire dal paesaggio, già presente nel testo costituzionale originario); 4) se, in particolare, la costituzionalizzazione (della tutela) dell'"interesse delle future generazioni" operata dalla riforma in questione potrà incidere, a sua volta, sul bilanciamento dei diritti e dei principi operato dalla Corte Costituzionale (e quindi sulla valutazione della legittimità delle leggi e, "a cascata", dei provvedimenti amministrativi da parte del G.A.), e se quest'ultimo principio/parametro verrà utilizzato esclusivamente per sindacare la legittimità degli atti in materia di ambiente oppure si espanderà anche ad altre materie, fino ad assumere una portata "trasversale".File | Dimensione | Formato | |
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